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5 Agosto 2015 | Nessun commento |
Acquistare una casa di proprietà è un momento particolare della propria vita, specialmente se si tratta della prima casa, necessita di alcuni consigli per farlo in sicurezza, per non incorrere in errori, e bisogna conoscere anche le tasse da versare ed i documenti da richiedere al proprietario cedente da produrre per l’atto notarile.
Senza dimenticare di valutare la tassazione e l’impatto fiscale che presenta anche dei “margini di risparmio”, che qui trovate riepilogati in una guida pratica in formato di sintesi.
Indipendentemente dal fatto che vi siate rivolti ad un’agenzia immobiliare oppure direttamente dal venditore (acquisto casa da privato), richiedete la copia dell’atto di provenienza dal precedente venditore ossia il titolo che gli ha permesso di poter a sua volta vendere casa in quanto è necessario dimostrare la catena dei proprietari che porta fino a voi per essere sicuri di non subire spiacevoli sorprese.
In tal senso sarà necessario procedere alla richiesta delle visura catastale e della planimetria dell’appartamento depositato al catasto. Nonostante vi siano stati diversi condoni negli ultimi anni e voi, molto probabilmente, starete acquistando una casa nuova dal costruttore o un appartamento di qualche decina di anni, esistono ancora persone che nonostante abbiano modificato o stravolto la planimetria della casa non ha richiesto il nuovo accatastamento e ancora presentano piantine difformi rispetto alla realtà, il che rende impossibile la stipula dell’atto notarile e vi espone anche a sanzioni amministrative.
Molto spesso nella pratica l’immobile è gravato da contratto di mutuo e sull’immobile è stata iscritta ipoteca che deve essere cancellata prima della stipula dell’atto. L’ipoteca infatti rende impossibile al notaio la prosecuzione della compravendita immobiliare, pertanto è necessaria la preventiva cancellazione, che può anche essere prodotta all’ultimo momento o alla stipula dell’atto.
Lo stesso vale per eventuali condoni immobiliari di cui avrebbe potuto fruire il proprietario dell’immobile che di fatto possono aver sanato eventuali difformità della casa rispetto alla mappa catastale.
Questo è necessario in quanto all’interno potrebbero essere state prese delle decisioni che di fatto non possono vincolare per il futuro il venditore in quanto per le decisioni prese risponde l’ex proprietario a meno che non vi sia un esplicito accordo tra le parti.
Inoltre vi potrebbero semplicemente essere delle condizioni d’uso dell’immobile che non sono in linea con le vostre esigenze e come tali potrebbero abbassare il prezzo di vendita, o anche delle limitazioni nell’uso degli spazi comuni per cui sempre meglio e conveniente verificare, nell’acquistare casa, anche questo aspetto. Certo questo è un aspetto soggettivo non imputabile al venditore ma nella vostra decisione pesa.
Parto con il dire che voi sarete responsabili del pagamento delle spese condominiali dal giorno del rogito in poi, ma fatevi produrre dall’amministratore una dichiarazione in cui dichiarerà che non esistono pendenze del venditore nel pagamento delle spese condominiali e che l’ammontare della cassa condominiale è in attivo.
Ormai è indispensabile avere un certificato di conformità energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato, che assegni una classe di appartenenza all’immobile in funzione del dispendio energetico. Ma oltre alle eventuali certificazioni dovreste farvi supportare (sempre che non abbiate intenzione di ristrutturare la casa) da un geometra o da una ditta per valutare lo stato dell’impianto elettrico, idraulico, lo stato del tetto e, perché no, anche lo stato esterno dell’immobile che potrebbe essere oggetto di li a poco di interventi di manutenzione straordinaria.
Verificate le tasse e l’impatto fiscale in generale che deriva dall’acquisto della casa e che deriveranno dalla registrazione dell’atto, che come sapete, in via ordinaria è pari al 9% se non potete beneficiare delle agevolazioni prima casa, altrimenti scende al 2%.
Inoltre verificate eventuali voci di risparmio di imposta, non solo IRPEF ma ai fini anche di altre imposte come IVA o imposta di bollo, come per esempio il trasferimento all’acquirente dei benefici fiscali legati alle detrazioni dei lavori di ristrutturazione sull’immobile o anche la detrazione connessa alle spese per intermediazione immobiliare.
Chiedete se sono stati effettuati eventuali lavori di ristrutturazione in quanto, con la nuova risoluzione dell’AE del 2011, è stato chiarito che il beneficio alla detrazione fiscale dei lavori è trasferibile insieme al valore d’acquisto, pertanto può formare argomento di contrattazione e di variazione del prezzo di vendita anche se, come sappiamo, purtroppo parliamo spesso di poche centinaia di euro di detrazione annua, però sempre meglio saperlo. Vi ricordo inoltre che sono state modificate le percentuali di godimento di tali agevolazioni incrementando il 36% fino al 50% (65%) e con esso anche il limite di fruizione.
Fino a pochi anni fa era possibile indicare nell’atto di vendita qualsiasi valore e, di conseguenza, pagare meno imposte rispetto a quelle dovute, in quanto non erano previsti degli accertamenti fiscali automatici e dei controlli sui conti correnti. Per esempio tranquillamente si dichiarava la vendita a 100 mila euro quando in realtà erano stati pagati 230 mila euro, pagando molte meno imposte. Una follia naturalmente e peraltro anche molto semplice da intercettare anche anni fa, ma come al solito non ci si stupisce di nulla. Oggi invece considerate che dovrete indicare, per non essere accertati dal fisco, almeno un valore minimo relazionato alla rendita catastale.
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